Comunicare i periodi di apertura e di chiusura dell'attività di struttura ricettiva alberghiera

Descrizione

Comunicare i periodi di apertura e di chiusura dell'attività di struttura ricettiva alberghiera

Come da Legge regionale del 14/06/2013 n.11 art.33 comma 3 (BUR n. 51/2013), il titolare della struttura ricettiva comunica alla Giunta regionale e al comune:

  • immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione
  • in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla Giunta regionale e al Comune.